Statuto

e Regolamento di Attuazione

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale – APS – ETS –

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione :

“AUGUSTO CASTRUCCI- APS – ETS -”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze, in piazza Baldinucci n. 8/R, e con durata illimitata .

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo esclusivo dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati :

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) proteggere, tutelare, difendere ed aiutare le persone più deboli, i disabili, i malati per patologie anche causate da specifici mestieri o da ambienti inquinati (amianto, onde elettromagnetiche ecc.), per dare sostegno ai disabili per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed in generale per il riconoscimento dei diritti negati, nell’ambito più ampio di una concreta solidarietà:

d) tutelare, in ogni sede e con i mezzi a propria disposizione, la salute la sicurezza sui luoghi di lavoro e nell’ambiente, promuovendo iniziative di informazione, divulgazione, studio, formazione, approfondimento tecnico e giuridico su questi temi e denunciando le situazioni di rischio. E quindi sostenere, quale ente esponenziale di rappresentanza e tutela di interessi collettivi, in sede civile e penale l’accertamento della verità e delle responsabilità per favorire la sicurezza pubblica ed il sostegno alle vittime di infortuni sul lavoro e delle malattie lavoro correlate e degli incidenti ferroviari.

e) promuovere l’informazione di carattere sociale e svolgere l’attività di formazione, informazione e divulgazione sulle materie previste nel presente articolo nei confronti degli associati e promuovere gli scopi dell’associazione nel mondo scolastico, anche in collaborazione con altri associazioni democratiche operanti negli stessi campi.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di:

rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;
ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

l’Assemblea;
l’organo di amministrazione;
il Presidente;
l’Organo di controllo;


ART. 7

(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, tramite le riviste dell’associazione, ovvero tramite posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio di esercizio;
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 10 e 18, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 massimo mandati consecutivi.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e viene scelto, in via prioritaria, tra coloro che hanno svolto attività redazionale per le riviste, ovvero che abbiano svolto attività di volontariato per l’associazione.

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente opera per delega e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno; in relazione al volume dei ricavi, il bilancio sarà redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa ed in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: mediante richiesta scritta avanzata sette giorni prima.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L’associazione si avvarrà unicamente delle prestazioni dei volontari e di prestazioni di lavoro autonomo di soggetti terzi quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117(Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

REGOLAMENTO ATTUATIVO

ART. 1

Il presente regolamento attuativo è entrato in vigore a seguito dell’approvazione da parte
dell’assemblea dei soci dell’associazione Augusto Castrucci APS – ETS – (di seguito definita Associazione) del …… ed ha l’obiettivo di precisare meglio alcuni articoli dello Statuto e di prevedere alcune procedure per la sua attuazione.

ART. 2

In applicazione di quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto dell’Associazione la richiesta di ammissione a socio avviene senza discriminazione alcuna, fatto salvo la previsione delle clausole di esclusione previste dall’articolo 5 dello Statuto che prevede le condizioni specifiche che possono far perdere i diritti all’associato. Attualmente i soci fondatori dell’associazione hanno il pieno riconoscimento delle prerogative di socio qualora siano in vita, non abbiano dato le dimissioni da socio e siano in regola con la sottoscrizione annuale dell’abbonamento almeno ad uno delle due riviste editate dall’associazione.

Coloro che intendono aderire all’associazione possono fare specifica domanda di ammissione, utilizzando l’apposito modulo riservato alle richieste dei soci e fornendo tutti dati personali richiesti, mentre i soci che intendono proporsi per l’attività di volontariato continuativa possono utilizzare l’apposito modulo dedicato ai volontari. L’Assemblea dei soci dell’Associazione attribuisce comunque tutti i diritti e tutte le prerogative dei soci anche a coloro che sottoscrivono l’abbonamento ad una delle due riviste editate dall’Associazione “ancora IN MARCIA” e “Le Lotte dei Pensionati”. Al fine di poter esercitare il proprio diritto di socio e garantire la propria partecipazione all’assemblea dei soci è richiesto l’invio a cura dell’interessato di una specifica richiesta di partecipazione anche per consentire di organizzare gli eventi programmati nei luoghi più idonei.

Pertanto tutti i soci (la norma vale anche per i nuovi abbonati che dovessero sottoscrivere la loro adesione prima del 31 marzo di ogni anni) dovranno comunicare all’Associazione la propria intenzione di partecipare alle future assemblee dei soci entro il 31 di marzo di ogni anno e darà diritto a partecipare alle assemblee dei soci che si svolgeranno nel corso dell’anno corrente.

La comunicazione di convocazione delle assemblee dei soci ordinarie o straordinarie che siano necessarie avverrà attraverso l’esposizione di un avviso presso la sede legale di Firenze e le sedi operative di Milano e di Rimini; attraverso la pubblicazione sul sito dell’Associazione e sulle due riviste editate dalla stessa Associazione.

Il libro dei soci conterrà tutti i dati personali dei soci che sono in regola con le quote associative dell’anno in corso (ovvero con l’abbonamento ad una delle due riviste relativamente all’anno in corso)e dei due anni precedenti. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione deciderà di cancellare dal libro dei soci coloro che non fossero in regola con i versamenti delle quote associative dell’anno in corso e con i due anni precedenti, non potendo riconoscere loro la prerogativa di socio.

Coloro che non fossero in regola con i versamenti, prima della cancellazione dal libro dei soci, verranno avvisati per mezzo di una specifica comunicazione allegata al giornale che li metterà al corrente dell’irregolarità riscontrata.

ART. 3

La prerogativa per i soci è quella di poter partecipare attivamente alle scelte politiche dell’Associazione nelle assemblee di soci e di assumere gli incarichi negli organismi amministrativi dell’Associazione.
L’Assemblea dei soci nomina i membri dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo, scegliendo i futuri componenti, anche attraverso la forma dell’autocandidatura dei singoli soci; In generale la scelta avverrà in via prioritaria, tra coloro che hanno svolto attività di volontariato da almeno due anni precedenti e che accettino l’incarico.

L’Assemblea dei soci nomina il Presidente scegliendo in via prioritaria tra coloro che hanno svolto attività redazionale per una delle due riviste, ovvero che abbiano svolto attività di volontariato per l’Associazione.
L’Assemblea dei soci nomina anche l’incarico di un Redattore Capo per ognuna delle due riviste, mentre il comitato di redazione potrà essere composto anche in forma ampia e partecipata; il Redattore Capo ha la facoltà di decisione di ultima istanza nelle situazioni controverse che possono manifestarsi all’interno della redazione stessa.

ART. 4

I soci che intendono svolgere attività di volontariato continuativa o saltuaria possono compilare l’apposito modulo.
Verranno iscritte nel libro dei volontari solo i soci che richiedono di svolgere attività di volontariato in via continuativa, mentre coloro che svolgono attività di volontariato saltuaria ovvero di rappresentanza delle riviste presso gli impianti o le specifiche località verranno ricompresi in un apposito elenco nominativo che servirà di riferimento per tutti gli altri soci o per coloro che fossero comunque interessati alle nostre attività.